IL CASO. Tizio, vedovo, nomina con testamento erede universale di tutto il suo patrimonio l’unico figlio Caio e lega all’amante Sempronia l’usufrutto vitalizio sullo stesso. Caio, avendo ricevuto la nuda proprietà di tutti i beni lasciati dal defunto anziché la propria quota di legittima in piena proprietà, si rivolge ad un avvocato affinché lo consigli su come agire per ottenere la quota di legittima.
SPIEGAZIONE. Al figlio Caio, unico legittimario, è riservata per legge la metà del patrimonio del defunto in piena proprietà (quota di legittima). Il testatore, nell’istituire erede il figlio Caio, ha lasciato invece a quest’ultimo tutti i suoi beni in nuda proprietà (cioè senza il diritto di godere degli stessi) in quanto il loro godimento è stato concesso all’amante Sempronia attraverso il legato di usufrutto vitalizio.
L’art. 550 del codice civile, nell’ipotesi in cui il testatore disponga di un usufrutto (o di rendita vitalizia) il cui reddito ecceda quello della porzione disponibile, accorda al legittimario la scelta di eseguire la disposizione oppure di abbandonare la nuda proprietà della disponibile per ottenere la legittima in piena proprietà.
Il nostro caso rientra nell’ambito di applicazione del citato articolo 550 perché il legato di usufrutto a favore di Sempronia si estende a tutti i beni lasciati dal defunto e quindi il reddito dell’usufrutto eccede la porzione disponibile (che è pari alla metà dei medesimi beni).
Il legittimario Caio, in forza della ricordata norma, ha quindi una duplice alternativa: o accetta di ricevere tutti i beni ereditari in nuda proprietà (ossia la quota di legittima più la quota disponibile entrambe gravate dall’usufrutto a favore di Sempronia), oppure abbandona la nuda proprietà della porzione disponibile per conseguire la propria quota di legittima in piena proprietà, pari al 50% dei beni ereditari.
Se Caio sceglie di abbandonare la nuda proprietà della disponibile, il legato a favore di Sempronia cambia oggetto: da legato di usufrutto su tutti i beni ereditari si trasforma in un legato anomalo, avente ad oggetto la porzione disponibile pari al 50% dei beni ereditari in piena proprietà.
A differenza dell’azione di riduzione che tutela il legittimario nel caso di lesione quantitativa della propria quota di legittima, il rimedio previsto dall’art. 550 c.c. prescinde del tutto da tale lesione (essendo irrilevante il valore dell’usufrutto) ma tutela invece la semplice lesione qualitativa della quota di legittima che si ha, appunto, quando essa risulti gravata da un usufrutto il cui reddito eccede la porzione disponibile.
Per l’abbandono, il legittimario Caio non dovrà promuovere un giudizio (come nei casi di reintegrazione della legittima quantitativamente lesa) ma potrà limitarsi a fare una dichiarazione in tal senso a Sempronia, la quale non necessita neppure della forma scritta. Se nell’asse ereditario vi sono immobili, è comunque opportuno che il legittimario Caio effettui la dichiarazione di abbandono con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, per poter trascrivere il suo acquisto, a titolo di erede, del 50% del patrimonio ereditario in piena proprietà.