IL CASO. Tizio, vedovo, ha due figli Caio e Caietta ed è proprietario di un immobile ove Caio esercita l’attività di medico. Tizio intende fare un testamento con il quale vuole istituire eredi universali i due figli in parti uguali, lasciando a Caio l’immobile ed a Caietta una somma di danaro (da porre a carico di Caio) corrispondente al valore della metà dell’immobile. Egli, ormai anziano, si reca da un avvocato per sapere se una disposizione testamentaria in tal senso sia conforme a Legge, precisando che il valore dell’immobile è di circa € 600.000, che non ci sono altri beni nel suo patrimonio e che al momento della sua morte non ci sarà nemmeno danaro perché è titolare di una modesta pensione.
SPIEGAZIONE. Com’è noto ai figli, in quanto legittimari, spetta una quota-parte del patrimonio del defunto, denominata quota di legittima. Il diritto alla legittima è intangibile perché esso non può mai essere sacrificato dal testatore. Ma l’intangibilità prevista dal nostro Legislatore è soltanto quantitativa (il legittimario ha diritto solo a conseguire un valore pari alla quota spettategli) e non anche qualitativa, che si avrebbe qualora al legittimario fosse stato riconosciuto il diritto di conseguire la quota stessa in natura (ossia di conseguire una parte dei beni immobili, dei mobili e dei crediti presenti nell’asse ereditario). È importante precisare che il testatore, pur potendo soddisfare le ragioni dei legittimari con beni di qualsiasi natura, deve però comporre le loro quote con beni compresi nell’asse ereditario. Nel caso di specie la volontà di Tizio non può esser attuata perché, come da lui precisato, la somma da assegnare a Caietta non sarà rinvenibile nel suo asse ereditario. Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di attribuire a Caietta un legato di danaro (€ 300.000) in sostituzione di legittima, ponendolo a carico dell’unico erede Caio. Per il legato sostitutivo, infatti, non vige il principio dell’intangibilità quantitativa perché il bene oggetto del legato può avere anche un valore inferiore o superiore alla quota di legittima: nel nostro caso la somma di € 300.000 a favore di Caietta (ossia il 50% del valore dell’immobile) è superiore alla sua quota di legittima che è pari ad € 200.000 (ossia 1/3 di € 600.000). Per il legato di danaro, in quanto legato di cosa generica, trova poi applicazione l’art. 653 c.c., secondo il quale “è valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n’era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte”. Caietta potrebbe rinunciare al legato ed agire in giudizio per ottenere la legittima ma certamente non lo farà perché la somma a lei assegnata, come detto, supera il valore della sua quota di legittima.
SOLUZIONE. Tizio potrà nominare erede il solo figlio Caio assegnandogli l’immobile e potrà attribuire a Caietta, a titolo di legato in sostituzione di legittima, la somma di € 300.000, che graverà a carico di Caio.