Quota legittima gravata da condizione e concorso tra successione testamentaria e successione legittima

IL CASO. Tizio, gravemente malato, vuole nominare erede universale il suo unico figlio ed unico legittimario Tizietto, dedito più alle avventure amorose ed alla frequentazione delle case da gioco che al conseguimento della laurea in medicina. Tizio, per indurre il figlio a completare gli studi, decide di istituirlo erede universale a condizione, però, che egli si laurei in medicina entro tre anni dalla sua morte. Deceduto il padre, Tizio non riesce però ad ultimare gli studi nel termine indicato nel testamento. Caia, unica sorella di Tizio, avendo saputo del mancato avverarsi di detta condizione, si reca da un avvocato al fine di sapere se l’eredità di Tizio, o quanto meno la porzione disponibile di essa, possa essere a lei devoluta (al posto di Tizietto) nella sua qualità di erede legittima del fratello.

SPIEGAZIONE. A Tizietto, in quanto unico legittimario, è riservata una quota di eredità (legittima) pari alla metà del patrimonio del padre. L’altra metà costituisce la quota disponibile, ossia la porzione di cui il testatore poteva liberamente disporre. L’articolo 549 del codice civile dispone che il testatore (salvo eccezioni) non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari. In caso di violazione del divieto, il legittimario non è tenuto ad esperire l’azione di riduzione per rendere inefficaci le condizioni o i pesi, perché essi sono di per sé privi di effetti. Tornando al caso di specie, la condizione (conseguimento della laurea in medicina) gravante sulla quota di legittima di Tizietto (metà del patrimonio) dovrà considerarsi pertanto inefficace (ossia come non fosse mai stata apposta) per violazione del citato art. 549 c.c.. La condizione gravante sulla porzione disponibile deve ritenersi, invece, validamente apposta. In definitiva, Tizietto è divenuto erede testamentario della metà del patrimonio del padre; dell’altra metà non è, invece, divenuto erede testamentario per il mancato verificarsi della condizione. A questo punto ci si chiede a chi sarà devoluta la residua metà dei beni del defunto. Per rispondere a tale quesito va precisato che la successione testamentaria può concorrere con la successione legittima allorquando il testatore abbia disposto per testamento (come nel nostro caso) soltanto di parte dei suoi beni; infatti, a causa del mancato verificarsi della condizione (che ha fatto venir meno la disposizione concernente la quota disponibile), il testatore, in sostanza, è come se avesse istituito erede Tizietto nella sola quota di legittima. Il concorso di successioni può avvenire anche a favore di una medesima persona: nel nostro caso Tizietto, in quanto parente più vicino del defunto, succederà come erede legittimo nella quota disponibile (metà del patrimonio).

SOLUZIONE. In forza del testamento, Tizietto succederà nella metà del patrimonio di Tizio come erede testamentario e nell’altra metà come erede legittimo. Tizio, per impedire che Tizietto succedesse nella metà del patrimonio come erede legittimo, avrebbe dovuto fare il seguente testamento: “Nomino erede universale mio figlio Tizietto a condizione che si laurei in medicina entro tre anni dalla mia morte. Se non dovesse conseguire la laurea entro il citato termine, la quota disponibile sarà devoluta a mia sorella Caia”.

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