Riconoscimento del figlio naturale (od accertamento giudiziale della filiazione naturale) e diritti ereditari del figlio riconosciuto[Settembre 2012]

SINTESI DEL CASO. A seguito di una relazione tra Tizio e Sempronia è nata la figlia Caia, che non è mai stata riconosciuta da Tizio, il quale si è poi sposato con Mevia ed ha avuto da quest’ultima tre figli maschi.

Caia si rivolge ad un avvocato per sapere se potrà opporsi all’eventuale riconoscimento da parte di Tizio ovvero se dopo la morte di quest’ultimo potrà chiedere lei l’accertamento della paternità naturale per rivendicare una parte dell’eredità.

SPIEGAZIONE (…continua). È già stato detto che il genitore può riconoscere in qualsiasi momento il proprio figlio biologico. In assenza di riconoscimento il figlio può far accertare giudizialmente, senza limiti di tempo, la paternità e/o la maternità naturale. Se il figlio muore prima di aver iniziato l’azione questa può essere promossa dai suoi discendenti entro due anni dalla morte. Se il figlio muore dopo aver promosso l’azione, essa può essere proseguita dai suoi discendenti. Il figlio può promuovere l’azione anche dopo la morte del genitore: in tal caso essa va promossa nei confronti degli eredi del genitore defunto. In assenza degli eredi (ad esempio perché anch’essi deceduti) l’azione è inammissibile. La prova della maternità o della paternità naturale può essere data con ogni mezzo (ad esempio per testimoni, per presunzioni, attraverso indagini ematologiche e genetiche, ecc.). Con il riconoscimento o con l’accertamento giudiziale della paternità o della maternità, il figlio acquista lo status di figlio naturale del genitore che lo ha riconosciuto o nei confronti del quale è stata accertata giudizialmente la filiazione. Nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno il corrispondente obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia giudiziale di paternità o maternità, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i genitori. Pertanto il genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio può agire in via di regresso nei confronti dell’altro genitore per ottenere il rimborso pro quota delle spese sostenute per il figlio sin dalla sua nascita. L’azione di regresso può tuttavia essere esercitata soltanto al momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale perché solo a seguito della sentenza si costituisce lo status di figlio naturale, seppure con effetti che retroagiscono al momento della nascita; sempre dal passaggio in giudicato della sentenza inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale dell’azione di regresso. Per quanto riguarda i diritti ereditari, il Legislatore ha attribuito al figlio naturale riconosciuto, o la cui filiazione è stata accertata giudizialmente, gli stessi diritti successori spettanti al figlio legittimo (ossia il figlio nato durante il matrimonio), con il solo limite del diritto alla commutazione concessa al solo figlio legittimo. Per diritto alla commutazione si intende il diritto concesso ai figli legittimi di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali. Qualora i figli naturali si oppongano alla commutazione, la decisione sull’attuazione della stessa spetta al giudice, il quale valuta le circostanze personali e patrimoniali. Con la commutazione si attua, in sostanza, una estromissione del figlio naturale dalla comunione ereditaria.

SOLUZIONE. Caia, nel caso in cui il padre Tizio intendesse riconoscerla, potrà opporsi rifiutando il proprio assenso al riconoscimento; Caia potrà decidere di far accertare giudizialmente la paternità naturale anche dopo la morte del padre. Una volta accertata la filiazione, Caia avrà gli stessi diritti successori degli altri tre figli legittimi di Tizio.

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