Diritti e doveri nascenti dal matrimonio
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri. I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. Nel caso in cui vi sia disaccordo sulla fissazione della residenza, ciascuno dei coniugi può chiedere l’intervento del Giudice, il quale tenta di raggiungere una soluzione concordata o, se possibile, adotta egli stesso la soluzione più adeguata. Per conoscere tutti i diritti e doveri nascenti dal matrimonio, potete chiedere una consulenza allo studio legale Dal Bo.
Regime patrimoniale della famiglia
Il regime patrimoniale legale della famiglia è la comunione dei beni. Se i coniugi non desiderano tale regime possono scegliere la separazione dei beni od un eventuale altro regime attraverso un’apposita convenzione. Se i coniugi non fanno nulla, il loro regime sarà la comunione dei beni. Nel caso in cui i coniugi in regime di comunione legale intendano edificare una casa su un terreno di proprietà esclusiva di uno solo di essi, la casa non cade in comunione perché prevale il principio della “accessione”, secondo il quale qualsiasi piantagione o costruzione esistente sopra il suolo appartiene al proprietario di questo. Per qualsiasi informazione sul regime patrimoniale della famiglia si consiglia di consultare lo studio legale Dal Bo.
Impresa familiare
Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Perché vi sia impresa familiare non è necessario un accordo scritto, ma è sufficiente la collaborazione di fatto di un familiare all’impresa di altro familiare, che fa presumere l’esistenza di un accordo tacito tra gli stessi. Il diritto agli utili dell’impresa familiare, previsto dall’art. 230 bis del codice civile., è condizionato dai risultati raggiunti dall’azienda, essendo poi gli stessi utili naturalmente destinati (salvo il caso di diverso accordo) non alla distribuzione tra i partecipanti ma al reimpiego nell’azienda o in acquisti di beni. Ne consegue che la maturazione di tale diritto coincide, in assenza di un patto di distribuzione periodica, con la cessazione dell’impresa familiare o della collaborazione del singolo partecipante. Il diritto agli utili si prescrive, pertanto, nel termine di dieci anni a decorrere dalla cessazione dell’impresa familiare o dalla cessazione della collaborazione del singolo partecipante. Per qualsiasi informazione sui diritti nascenti dall’impresa familiare, contattate lo studio legale Dal Bo.
Separazione e divorzio
All’udienza in cui devono comparire personalmente i coniugi (udienza presidenziale), il Presidente del Tribunale dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi. Tra tali provvedimenti rientra anche l’assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole. È opportuno che i redditi occulti del coniuge tenuto al mantenimento emergano già a tale udienza. Lo studio legale Dal Bo, per raggiungere tale scopo, si avvale di società di investigazione e, quando è possibile, analizza, con l’ausilio di commercialisti, tutti i bilanci dell’impresa collettiva di cui è socio il coniuge obbligato al mantenimento. Per qualsiasi informazione contattate lo studio legale Dal Bo.
Famiglia di fatto
Lo Stato italiano riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. I diritti e doveri nascenti dal matrimonio sono regolamentati dal codice civile. Non esiste invece una normativa che disciplini la famiglia di fatto. I conviventi possono tuttavia regolamentare il proprio rapporto attraverso uno specifico accordo, al fine di concordare il modo in cui ciascun convivente sarà tenuto a contribuire ai bisogni della famiglia, l’indirizzo della vita familiare, un regime patrimoniale regolante gli acquisti compiuti da ciascun convivente e così via. Per la redazione di accordi regolanti la convivenza potete consultare lo studio legale Dal Bo.
Azioni di disconoscimento della paternità e di contestazione della legittimità dei figli legittimi
L’azione di disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita al padre, alla madre ed al figlio maggiorenne, in determinati casi previsti dalla legge: tra essi rientra anche l’ipotesi di adulterio commesso dalla moglie tra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita del figlio. Il termine annuale di decadenza entro il quale va introdotto, da parte del padre il giudizio di disconoscimento della paternità per adulterio della moglie, decorre dalla data di acquisizione della conoscenza dell’adulterio stesso e non da quella della raggiunta “certezza” negativa, attraverso il test del DNA, della paternità biologica. Per una consulenza su tale materia potete contattare lo studio legale Dal Bo.
Protezione delle persone prive di autonomia
La persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. E’ ammissibile il ricorso all’amministratore di sostegno a favore di soggetto affetto da ludopatia (gioco d’azzardo patologico), al fine di fargli riacquistare la propensione al risparmio, vigilare sulla gestione del suo patrimonio imponendo soglie limite di spesa, nell’ottica di un riacquisto della capacità di gestire il denaro e di una riduzione della propensione al gioco. Per qualsiasi informazione sull’amministrazione di sostegno contattate lo studio legale Dal Bo.