Successioni a causa di morte

Acquisto e rinuncia dell’eredità

L’eredità si acquista con l’accettazione che può essere espressa (ossia attraverso una dichiarazione) o tacita; l’accettazione è tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Una volta intervenuta l’accettazione, l’erede non può più rinunciare all’eredità. Se l’eredità è passiva l’erede risponde dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale (se vuole limitare la propria responsabilità deve accettare con il beneficio di inventario). La denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta non costituiscono accettazione tacita dell’eredità; il ricorso alla Commissione Tributaria contro l’accertamento del maggiore valore dei beni costituisce invece accettazione tacita dell’eredità e pertanto il chiamato divenuto erede a seguito della presentazione del ricorso, è tenuto a pagare i debiti ereditari (se l’eredità è passiva) anche con il proprio patrimonio personale. Per conoscere le varie ipotesi di accettazione tacita dell’eredità potete rivolgervi allo studio legale Dal Bo.

Testamento

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Il testatore può anche dividere i propri beni tra gli eredi, attribuendo cioè a ciascun erede uno o più beni determinati, corrispondenti alla percentuale di quota in cui ciascun erede è stato istituito. Le disposizioni contenute in un testamento pubblico possono essere revocate dal testatore con un successivo testamento olografo, cioè scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore. Per ogni suggerimento sulla redazione del testamento olografo potete rivolgervi allo studio legale Dal Bo.

Impugnazioni per lesione della quota di legittima

I figli sono una delle categorie di soggetti (“legittimari”) a cui la legge riserva necessariamente una quota del patrimonio del defunto (denominata “quota di legittima”). Nel caso in cui il defunto lasci come unici legittimari due o più figli, ad essi spetterà complessivamente la quota di 2/3 del patrimonio (se ad esempio i figli sono due, a ciascuno di essi spetterà 1/3 del patrimonio) mentre la residua quota di 1/3 (denominata “disponibile”) può essere liberamente attribuita dal testatore a chiunque. La quota di legittima si calcola in questo modo: si somma il valore dei beni caduti in successione (“relictum”) con il valore delle donazioni fatte in vita dal defunto (“donatum”). Se uno dei due figli ha già ricevuto in vita dal padre beni per un valore corrispondente alla sua quota di legittima, costui non potrà impugnare il testamento del padre con il quale sia stato nominato erede universale l’altro figlio. Per ulteriori chiarimenti potete contattare lo studio legale Dal Bo.

Disposizione testamentaria a favore dell’interdetto (fedecommesso)

Un genitore, con testamento, può lasciare tutti i propri beni all’unico figlio interdetto per infermità di mente (“erede istituito”) nonché disporre che, alla morte del figlio interdetto, tali beni vengano devoluti alla persona od all’Ente (“erede sostituito”) che, sotto la vigilanza del tutore, abbia avuto cura dell’interdetto medesimo. In assenza d’interdizione una disposizione testamentaria di questo tipo non sarebbe valida. Per ulteriori chiarimenti potrete consultare lo studio legale Dal Bo.

Divisione dell’eredità e collazione

Per collazione s’intende l’obbligo a carico di alcuni soggetti, nella loro qualità di coeredi, di conferire, ossia di restituire alla massa dei beni ereditari, tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente. I soggetti tenuti reciprocamente alla collazione sono soltanto i figli del defunto e loro discendenti (nipoti) nonché il coniuge del defunto medesimo. La collazione si attua in sede di divisione dell’eredità. Per informazioni consultate lo studio legale Dal Bo.

Patto di famiglia

Un imprenditore, con il patto di famiglia, può trasferire la propria azienda ad uno dei suoi discendenti, ma colui che ha ricevuto l’azienda deve liquidare, in denaro o in natura, il coniuge dell’imprenditore e tutti coloro che sarebbero legittimari al momento della sottoscrizione del patto. Il patto di famiglia, a pena di nullità, va stipulato per atto pubblico ed in esso devono partecipare tutti i legittimari esistenti al momento della stipula. Dopo la morte dell’imprenditore quanto ricevuto dai contraenti con il patto di famiglia non è più soggetto né a riduzione, né a collazione. Per ulteriori informazioni potete rivolgervi allo studio legale Dal Bo.